Art. 1.
(Indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo).

      1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili. Gli Uffici di presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuito del 50 per cento».

      2. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni».